Commercio su Aree Pubbliche - concessione di suolo
Ultima modifica 10 aprile 2024
Definizioni
L’area che viene occupata dalla bancarella, o dal camion negozio, si chiama posteggio.
Il permesso di sostare sul posteggio si chiama concessione per l’occupazione di suolo pubblico, o concessione di suolo pubblico.
La concessione di suolo pubblico può essere:
- permanente, per 10 anni; rinnovabili;
- temporanea, per uno o più giorni.
Per vendere in forma Itinerante
L’esercente, in possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, non è tenuto a chiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico quando la vendita è effettuata in forma itinerante. La sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, nel Comune di Montano Lucino, non può comunque superare le due ore.
Per vendere su posteggio nei mercati
All’esercente che richiede l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su uno specifico posteggio viene rilasciata anche la relativa concessione di suolo pubblico.
Per poter occupare posteggi occasionalmente liberi nel mercato di Piazzale Gilardoni a Montano è necessario presentare la idonea richiesta di partecipazione alla spunta.
Per vendere nei posteggi isolati, nei mercatini e nelle fiere
L’esercente è tenuto a chiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico.