FAQ

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani. ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità dell'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero. ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimento, e molto altro ancora.

La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l' invio
e la consegna di documenti informatici. Certificare l' invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell' eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando
il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Per avere pieno valore legale, l' invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una raccomandata A/R, solo se l' invio avverrà verso un' altra casella PEC.

La differenza è definita dal Codice Civile:

  • la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
  • il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La firma elettronica è l' equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.
Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:

  • il destinatario possa verificare l' identità del mittente (autenticità)
  • il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
  •  il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).

Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?

I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 1 (così come modificato dal Decreto legislativo 30/12/2010, n. 235, art. 1):

  • firma elettronica: l' insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
  • firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l' identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis)
  • firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)
  • firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l' integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Qual è l' efficacia giuridica della firma elettronica?


L' efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 21:


1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l' identificabilità dell' autore, l' integrità e l' immodificabilità del documento, ha l' efficacia prevista dall' articolo 2702 del codice civile. L' utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis. Salvo quanto previsto dall' articolo 25, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. ((Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)).


Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice Civile)
"Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

  • i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell' enfiteuta;
  • i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
  • i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
  • gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
  • i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • i contratti di anticresi;
  • i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
  • i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
  • gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
  • gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
  • le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
  • gli altri atti specialmente indicati dalla legge." 

Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice Civile)
"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l' ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."

La firma digitale è l' equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta. La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un
documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.). Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine. La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:

  • la sottoscrizione di un documento informatico;
  • la verifica, da parte dei destinatari, dell' identità del soggetto firmatario;
  • la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento;
  • la certezza che l' informazione contenuta nel documento non sia stata alterata;
  • la segretezza dell' informazione contenuta nel documento.

La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede l' apposizione di una firma elettronica alla documentazione. Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico segui questi semplici passaggi. Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma. Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la generazione della firma (una smart card o un token USB):

  • se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato
    l' apposito lettore;
  • se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il
    software di firma.

... poi devi aprire il software che preferisci per l' apposizione della firma

Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme. Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:
Globo.Signer
Aruba Enroll
GoSign
File Protector
Namirial Sign.


... quali documenti devo firmare?

Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da chi.

... quale formato di firma devo utilizzare?

Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M), PAdES (PDF) e XAdES (XML).

... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?

Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:

  • il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma elettronica avanzata;
  • se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre una firma digitale.

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenzain base:

  • al numero dei componenti del nucleo familiare;
  • alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

Per calcolare l' SEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le
caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell' anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano. È possibile presentare la DSU e acquisire l' ISEE direttamente on line tramite il sito dell' INPS o presso i CAF presenti sul territorio. Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l' ISEE unicamente tramite questi CAF. La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.

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