Impresa agricola o zootecnica: vendita al dettaglio
Ultima modifica 11 aprile 2024
Definizione
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali e attività connesse (articolo 2135 del codice civile).
Le imprese agricole possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti agricoli e zootecnici provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, nonché i prodotti derivati, ottenuti attraverso attività di manipolazione o trasformazione, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa (Dlgs 18 maggio 2001, n. 228).
Alla vendita dei propri prodotti può essere abbinata anche la vendita di prodotti di terzi.
L’ammontare dei ricavi provenienti dalla vendita di questi ultimi non deve superare la cifra di € 160.000,00 per gli imprenditori individuali, oppure di 4 milioni di euro per le società. In caso contrario si applicano le disposizioni relative alle imprese di commercio al dettaglio.
Titolo Autorizzatorio per esercitare l'attività itinerante
La vendita è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai fini igienico sanitari.
La segnalazione va presentata:
- per la vendita in locali privati aperti al pubblico, al Comune nel quale si trovano i locali;
- per la vendita in forma itinerante sulle aree pubbliche, al Comune nel quale ha sede l'azienda di produzione. A tale forma di vendita si applicano le disposizioni comunali concernenti le soste per il commercio sulle aree pubbliche (art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 114/1998). Si rammenta perciò che le soste devono essere limitate al tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita e che i comuni possono vietare le soste in alcune porzioni del proprio territorio (vedere commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante);
- per la vendita nei mercati comunali, al Comune nel quale si tiene il mercato, unitamente alla richiesta di assegnazione in concessione del posteggio. Per la concessione del posteggio si applica la stessa disciplina prevista per i commercianti sulle aree pubbliche. Nel Comune di Montano Lucino, alcuni posteggi del Mercato Annonario sono riservati alle imprese agricole e la loro assegnazione viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento del mercato;
- per la vendita al domicilio dei consumatori, al Comune nel quale ha sede l'azienda di produzione;
- per la vendita per corrispondenza o con altri mezzi di comunicazione, al Comune nel quale ha sede l’azienda di produzione.
La segnalazione deve contenere:
- generalità del richiedente;
- estremi della iscrizione nel registro delle imprese;
- estremi di ubicazione dell'azienda;
- la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita;
- le modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico;
- dichiarazioni sostitutive di certificato o di atto di notorietà concernenti il possesso dei requisiti morali, il rispetto della disciplina igienico-sanitaria e il non superamento dei limiti di ricavo sopra indicati, qualora siano venduti prodotti di terzi.
La stessa disciplina di cui alla legge 228/01 si applica anche alle associazioni e agli enti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli (art. 4 del decreto legislativo n. 99/2004).
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’esercizio dell’attività.
Inoltre devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che testualmente recita: "Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Modalità di presentazione delle pratiche
Tutta la modulistica (reperibile qui) concernente il commercio itinerante dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica tramite PEC del Comune di Montano Lucino (attenzione! la casella riceve solo da provenienza PEC).
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.