AREE FABBRICABILI - Determinazione del Valore medio orientativo di mercato ai fini IMU

Determinazione del Valore medio orientativo di mercato ai fini IMU delle aree fabbricabili

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Di seguito si possono consultare e scaricare i documenti utili.

DGC 15 del 19-02-2025 - VALORE AREE FABBRICABILI COMPLETO

ALL. 1 - RELAZIONE

ALL. 2 - VALORIZZAZIONE SINGOLI COMPARTI

 ALL. 3 - TAVOLA VALORIZZAZIONI

AI FINI DELL'UTILIZZO DEI VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI IMU SI PRECISA CHE:

  • per area fabbricabile s’intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un’area è edificabile quando è inserita con tale destinazione nel Piano di Governo del Territorio ed è soggetta all’Imu indipendentemente dalla successiva lottizzazione del suolo;
  • occorre tener conto che i valori in oggetto costituiscono valori di riferimento su base previsionale pur sempre indicativi e non vincolanti ovvero suscettibili di subire variazioni al rialzo o al ribasso nella concreta applicazione;
  • anche in presenza dei valori comunali presuntivi, il contribuente è tenuto a versare l’imposta sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio, determinato tenendo conto dei parametri di legge, ossia della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Sia nel caso in cui lo stesso è più basso, circostanza che espone il contribuente a possibili rettifiche comunali, e sia in quello in cui è più alto. Il valore venale delineato dalla normativa non è comunque banalmente il valore di mercato, ma il frutto di una stima nata dalla combinazione di elementi tecnici (destinazione, lavori di adattamento, vincoli edificatori, eccetera) e di mercato.
  • permane il potere di accertare i valori delle aree edificabili in misura superiore a quelli qui fissati se questi valori risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l’ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza;
  • i valori deliberati possono essere presi a base negli avvisi di accertamento Imu anche per gli anni che precedono la loro adozione, perché sono delle semplici presunzioni paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato (C.Cass.-sez.Trib – Ord. 12550/2024);
  • non è prevista una determinazione annuale, bensì una regolamentazione periodica dei valori che vengono fissati, i quali non intaccano i diritti dei contribuenti e non sono impugnabili innanzi al Tar in quanto la quantificazione dei valori delle aree è una semplice presunzione.

 

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Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 11:29

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